Statuto Provinciale
STATUTO PROVINCIALE
DELL'ORDINE SECOLARE
DEI CARMELITANI SCALZI DELLA PROVINCIA ROMANA
(OCDS)
Premessa
Articolo 1
- Il presente Statuto, previsto dalle Costituzioni (art. 58), riguarda l'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi, viventi in Fraternità canonicamente costituite, nella Provincia Romana. Esso deriva la sua autorità dall'approvazione del Definitorio Generale (Costituzioni, 42. 57. 60), e con le Costituzioni fa parte delle norme di questa Fraternità, che ciascun membro si impegna ad osservare in forza dell'appartenenza all'Ordine Secolare.
Articolo 2
– Lo Statuto, che suppone la Regola di Sant’Alberto ( n.6 Cost.) e le Costituzioni dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi (Definitorio 9.6.2003, approvate dalla S. Sede il 16.06.2003): determina quanto in esse è espresso genericamente e stabilisce norme particolari, tenendo conto della tradizione e della sensibilità religiosa locale, dove le Fraternità dell'Ordine Secolare vivono e vogliono esprimere il carisma nel mondo con la vita evangelica, l’orazione e la devozione mariana.
Ammissione
Articolo 3
- L'ammissione all’OCDS avviene dopo un periodo sufficiente di contatto con la fraternità della durata non inferiore ad un anno ( 6 mesi n.36 Cost.) e non superione a due anni, a giudizio del Consiglio di Fraternità (Costituzioni, 36. 58).
Durante questo tempo i responsabili della formazione verifichino la maturità cristiana del candidato e la sua consapevolezza di membro attivo della Chiesa, iniziandoli alla specificità carmelitana, operando il necessario discernimento della sua idoneità all'ingresso nell'Ordine Secolare.
Al termine di questo periodo, il responsabile della formazione, propone il candidato al Consiglio per l'accettazione alla Fraternità. Egualmente avverrà per le prime promesse e per le promesse definitive. Il candidato manifesti al Consiglio la sua volontà per iscritto.
Articolo 4 -
I requisiti per l'ammissione alla Fraternità sono:
L'età minima sarà di 18 anni; in casi particolari sarà il Consiglio a decidere.
equilibrio psichico e rettitudine morale.
c)
d)
effettiva possibilità di partecipare alla vita della Fraternità, in casi eccezionali, almeno la piena disponibilità a compiere un cammino di formazione personalizzata. volontà sincera di perfezione evangelica secondo lo spirito contemplativo-apostolico del Carmelo.
Articolo 5
- Con il rito di ammissione il candidato inizia il periodo della Formazione.
Formazione iniziale
Articolo 6
– Durante il primo periodo del percorso formativo, di almeno due anni (Costituzioni, 36 b), il responsabile della formazione incontrerà, possibilmente più volte al mese, i candidati alle prime Promesse: li preparerà «a vivere il carisma e la spiritualità del Carmelo nella sequela di Cristo, al servizio della missione» (Costituzioni, 32), basando il suo insegnamento sulla Parola di Dio e sugli scritti dei nostri Santi; insegnerà loro la pratica dell'orazione mentale e li aiuterà ad approfondire l'ideale proprio del Carmelo nella realtà della vita laicale.
Articolo 7 –
Dopo le Prime Promesse il cammino di formazione continua nell’approfondimento e nella maturazione di quanto già acquisito, fino alle Promesse Definitive.
Dopo un periodo di anni, dalla emissione delle promessa definitiva, il carmelitano secolare può chiedere di emettere i voti (Costituzioni, 39).
Se al termine del triennio, non si sente di fare le promesse definitive, o non sia ritenuto idoneo, si può prorogare il periodo delle Prime Promesse, ma non oltre altri tre anni.
Articolo 8 -
L’Assistente Spirituale, scelto abitualmente fra i religiosi carmelitani, e i cui compiti sono delineati dalle Costituzioni (Costituzioni, 44) è l’animatore spirituale della Fraternità e collabora con l’incaricato della formazione (Costituzioni, 53).
Formazione permanente
Articolo 9
– Dopo le promesse definitive il cammino di formazione permanente continua per la singola persona nella Fraternità a cui appartiene.
Articolo 10 –
Ciascun membro dell’OCDS è quindi impegnato, anche dopo le promesse definitive o i voti, a continuare la propria formazione con la vita di preghiera personale e comunitaria, lo studio e l’approfondimento della dottrina della Chiesa e dei santi Carmelitani, impegnndosi a testimoniarla in famiglia, sul lavoro, nella Chiesa e nella società.
Vita personale
Articolo 11
- Il carmelitano secolare è chiamato a vivere tutta la propria esistenza in un consapevole rapporto di amicizia con Dio. A questo scopo si impegna personalmente:
all’ esercizio assiduo della presenza di Dio (1Re 17,1);
all’ orazione mentale e/o meditazione quotidiana della Parola di Dio, almeno mezz’ora al giorno.
celebrazione quotidiana della Liturgia delle Ore; almeno delle Lodi e dei Vespri;
partecipazione all’Eucaristia, per quanto è possibile;
lettura spirituale, incentrata particolarmente sulla Sacra Scrittura e sulle opere di Santi e autori carmelitani
Articolo 12 - Il Carmelitano Secolare coltiverà lo spirito di penitenza e di mortificazione secondo le norme della Chiesa e dell’ordine e le indicazioni che seguono:
a) si accosterà frequentemente al sacramento della Riconciliazione e all’accompagnamento spirituale.
b) eserciterà la carità e la mortificazione secondo la tradizione dell'Ordine, specialmente nel tempo di Avvento e di Quaresima e in
preparazione alle feste carmelitane. Esempi:
- l'offerta del lavoro quotidiano quale partecipazione alla creazione e alla redenzione e
come sacrificio gradito a Dio ed esercizio del sacerdozio comune dei fedeli (cfr. LG 10; AA 3);
- l'accettazione paziente delle contrarietà della vita;
- l'esercizio della virtù del silenzio;
- la visita ai malati, specialmente appartenenti all'Ordine Secolare;
- digiuni ed astinenze, piccoli sacrifici, elemosine ed opere di carità secondo le possibilità di
ciascuno.
Articolo 13 – Il Carmelitano Secolare viva la promessa della povertà (Costituzioni, 14.50) sapendosi privare del superfluo a vantaggio del prossimo, impegnandosi concretamente e cercando di sperimentare nella propria vita la condizione del povero ad imitazione di Gesù, che «da ricco si fece povero per amore nostro» (2 Cor 8, 9). Viva la rinuncia alle vanità o a qualche divertimento a vantaggio dei bisognosi in uno spirito di castità e di obbedienza confacenti al proprio stato (Costituzioni, 13. 15)
Articolo 14
– Nella vita del Carmelitano è presente in modo particolare la Vergine Maria, come modello di fedeltà nell'ascolto della Parola e di generosità nel servizio del Signore (Costituzioni, 29- 30-31); perciò orienti la sua vita sul modello di Maria nel rapporto con Dio e con i fratelli. Si nutra la devozione della Madre del Carmelo con: a) il santo rosario, b) lo scapolare, portato devotamente c) la partecipazione a tridui, novene e feste della Madonna, il sabato con canto finale alla S. Messa della Salve Regina o Flos Carmeli d) pratiche proprie della Fraternità locale e) iniziative personali.
Vita comunitaria
Articolo 15
- La Fraternità è composta da persone che ricercano Dio, che pregano e si accolgono nella carità, ad imitazione della Chiesa primitiva animata «da un cuore solo e un'anima sola» (At 4, 32).
Per creare e favorire lo spirito comunitario vi siano vari momenti di incontro e di condivisione:
Almeno una riunione mensile di tutti gli aderenti della Fraternità, con preghiera, conferenza e dialogo fraterno. Nessuno può esimersi dal partecipare a questo incontro essenziale, senza giusta causa e avvisando, per tempo, il presidente (Statuto 1981 n. 17).
Il ritiro mensile, se possibile farlo, sia aperto a tutti e con più fraternità locali. In Avvento ed in Quaresima, sia per tutte le fraternità provinciali o di circoscrizione.
Gli Esercizi Spirituali annuali programmati, siano partecipati da tutti.
Altri incontri formativi possono essere organizzati dal presidente o dal maestro di formazione, secondo oppurtunità..
Articolo 16 -
Il Presidente procuri che siano mantenuti contatti, anche epistolari, con coloro che, per giusti motivi, non possono intervenire abitualmente agli incontri, specialmente con i malati e gli anziani (Costituzioni 51 . 56).
Articolo 17
- Per favorire la mutua conoscenza si consiglia di organizzare ogni anno convegni o incontri di tutte le Fraternità della Provincia o Delegazione.
Articolo 18
- Allo scopo di favorire e arricchire lo spirito di famiglia carmelitana, fra i Religiosi, le Religiose e i Secolari, è utile che i fratelli e le sorelle si incontrino in particolari circostanze. Perciò è desiderabile e opportuno che si promuovano le reciproche relazioni, si favorisca la solidarietà (Costituzioni, 44) e si creino occasioni per celebrare insieme la Liturgia delle Ore, la Messa della Comunità, il canto della Salve Regina del sabato, o altri momenti.
Apostolato
Articolo 19 -
Il Carmelitano Secolare ha il dovere della testimonianza ecclesiale e del servizio del prossimo in conformità alla propria vocazione (Costituzioni, 26).
Articolo 20 –
Il Carmelitano Secolare è chiamato ad essere e a vivere da contemplativo nel mondo, dentro la storia, con gli impegni che ne derivano in termini di assunzione di responsabilità anche sociali e politiche.
Articolo 21 -
Il Carmelitano Secolare abbia particolarmente a cuore i malati e sofferenti, con contatti e visite, in modo che si sentano partecipi e protagonisti della vita di Fraternità attraverso l’offerta della loro sofferenza. (Costituzioni, 22 , 56)
Per i poveri si faccia una raccolta di denaro trimestrale (n.55 Cost.)
Articolo 22 –
Le fraternità e i singoli si sentano coinvolti, partecipi e particolarmente attenti all’apostolato della Chiesa e dell’Ordine.
Disposizioni pratiche
Articolo 23
- In caso di pericolo di morte il Consiglio e l'Assistente possono ammettere alla Promessa ed ai Voti il fratello che ne faccia richiesta, prima del tempo previsto.
Articolo 24
– Ogni Fratello porti il Santo Scapolare del Carmine, che, per giusti motivi, potrà sostituire con la medaglia corrispondente (Costituzioni, 36b) e, ritenendolo opportuno, porti il distintivo del Carmelo (Costituzioni, 58i).
Articolo 25
- Ogni Fraternità farà celebrare una S. Messa per ogni fratello e per il proprio Assistente defunti; un'altra S. Messa sarà fatta celebrare annualmente da ogni Fraternità per i defunti dell'Ordine Secolare (Costituzioni, 58d).
Altri particolari suffragi possono essere stabiliti dalle singole Fraternità.
Uscita dall’Ordine Secolare
Articolo 26 –
Il vincolo delle Promesse, temporanea o definitiva è per sé stabile e permanente (Costituzioni, 36d). Gravi motivi autorizzano il consiglio della Fraternità a dimettere un membro (Costituzioni, 47e), sentito l’Assistente e consultato il P.Provinciale o il suo Delegato, a norma del diritto e degli Statuti (can.308).
Il ricorso si svolga sempre secondo diritto, (can. 316 § 2). Si consigli comunque all’aderente di recedere liberamente.
A sua volta, per gravi motivi un membro può chiedere di lasciare l’Ordine. In questo caso il Consiglio lo consentirà, sciogliendolo dalle promesse, possibilmente dopo una fraterna spiegazione ( Cost. n.43).
La richiesta di lasciare l’Ordine e la conseguente dimissione siano fatte sempre per iscritto.
Strutture
Articolo 27 -
Il Superiore Provinciale è il superiore religioso e responsabile dell'Ordine Secolare Carmelitano Teresiano della Provincia.
Articolo 28 –
Il P. Provinciale, sentito il Presidente e il Consiglio Provinciale appena eletto, può nominare per il triennio un suo Delegato per la cura dell’Ordine Secolare come rappresentante dell’autorità dell’Ordine (Costituzioni, 43).
Il P. Provinciale e/o il suo Delegato ha questi doveri verso l’OCDS:
A) Presiede il Congresso Provinciale triennale (art 42), dove fa la relazione sulla vita spirituale dell’Ordine Secolare (art 43)
B) Assiste alle riunioni del Consiglio Provinciale (art 40),
C) Propone il tema e il programma provinciale annuale di formazione permanente (art 41),
D) Riceve le promesse (Costituzioni, 11-12),
E) Mantiene i contatti con il Delegato Generale dell’Ordine secolare (Costituzioni, 41),
F) Visita le fraternità e ne nomina gli Assistenti (Costituzioni, 43 . 45),
G) Richiede e sollecita l’erezione di una nuova fraternità (Costituzioni, 49b),
I) Associa ad una Fraternità i Secolari che non possono frequentare normalmente (Costituzioni, 56).
H) Assiste alle elezioni locali e provinciali ( art. 26 statuto 1981)
In tutte le sue funzioni agisce in accordo con il Consiglio Provinciale.
Articolo 29
- L'Ordine Secolare in Italia è strutturato in Fraternità locale, Consiglio provinciale, Consiglio nazionale.
Il Consiglio Provinciale OCDS della Provincia Romana, al fine di promuovere lo sviluppo e l’unità di orientamento dell’Ordine secolare d’Italia, ritiene conveniente ed utile aderire ad una eventuale struttura, con personalità giuridica, a livello nazionale; per questo incarica il Presidente provinciale OCDS a contattare le competenti autorità dell’OCD per la sua realizzazione (Costituzioni 60)
1 - FRATERNITÁ LOCALE
Articolo 30
- La Fraternità locale viene eretta con Decreto del Superiore Generale dell'Ordine, dietro richiesta del P. Provinciale (Costituzioni, 49). È governata da un Consiglio, composto dal Presidente, da tre Consiglieri e dal responsabile della formazione (Costituzioni 46. 50). Sia ordinariamente invitato anche l’Assistente spirituale (Costituzioni, 44)
Ha la possibilità di acquisire la personalità giuridica (Costituzioni, 40), previo parere favorevole del Consiglio Provinciale.
Articolo 31 -
L’Assistente anima la fraternità attraverso le sue istruzioni e conferenze, la celebrazione comunitaria, l’esempio della sua vita carmelitana.
Svolge il suo compito durante tutto l’iter formativo iniziale e permanente, in collaborazione il responsabile della formazione e con l’appoggio del Presidente (Costituzioni, 51); viene consultato dal Consiglio neo eletto nella scelta dell’incaricato della formazione fra i componenti della Fraternità (Costituzioni, 50); è ascoltato in caso di dimissioni di un membro (art 26); normalmente è invitato a partecipare al Consiglio di Fraternità (art. 30) senza diritto di voto, partecipa al Congresso Provinciale triennale. E’ ascoltato dal Consiglio su ogni questione importatane ed è fondamentale il suo apporto soprattutto nelle scelte e nella prassi formativa.
Articolo 32 -
Il Presidente e i Consiglieri, tutti di pari dignità, sono eletti a scrutinio segreto dalla Fraternità riunita in assemblea alla presenza del P. Provinciale o del suo Delegato.
La lettera di convocazione, notificata agli elettori almeno un mese prima, avrà come allegato l’elenco di tutti i fratelli eleggibili.
Sono elettori tutti coloro che hanno fatto le promesse, anche solo temporanea.
Si eleggano persone adatte al ruolo scegliendole tra quelle più ricche spiritualmente, disponibili e preparate al compito che viene loro affidato.
1 - Il Presidente
Il Presidente sarà eletto tra i membri laici della fraternità che abbiano fatto la promessa definitiva (Costituzioni, 51), con la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti.
Se, nel primo e nel secondo scrutinio, nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al terzo scrutinio e sarà sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità, il più giovane di età sarà proclamato Presidente.
Sono eleggibili tutti i componenti laici della Fraternità locale, che abbiano fatto almeno la promessa temporanea, attuando il senso delle Costituzioni(Costituzioni, 52)
I tre consiglieri saranno eletti dai presenti in tre votazioni distinte. Risulterà eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti nel primo o nel secondo scrutinio o, nel terzo scrutinio, la maggioranza relativa e, in caso di parità, il più giovane.
I consiglieri affiancano il Presidente nella animazione e organizzazione della vita di fraternità (Costituzioni, 52)
3 – Il Responsabile della formazione
Il presidente e i tre consiglieri, appena eletti, dopo aver consultato l’assistente, eleggono l’incaricato della formazione tra coloro che hanno fatto la Promessa definitiva. (Costituzioni, 50) o in casi particolari con la promessa temporanea, ( cost.n.52).
Se viene scelto uno dei consiglieri come responsabile della formazione, si rielegga immediatamente un consigliere con la procedura definita sopra.
Il Responsabile della Formazione ha l’incarico di verificare l’idoneità dei candidati nella ammissione alla formazione (art. 3), di preparare i candidati alle promesse (Costituzioni, 53; art. 6).
Fa parte del consiglio (Costituzioni, 46) e sostituisce il presidente in caso di assenza (Costituzioni, 53), partecipa al Congresso Provinciale (art 42).
Articolo 33 -
Il Presidente ed il Consiglio rimarranno in carica per un triennio. È possibile la rielezione, ma non oltre il secondo triennio.
Rielezioni successive, suggerite da motivi di effettiva necessità, saranno valutate dalla Fraternità stessa. Sarà necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi e la conferma del Padre Provinciale (Costituzioni, 50).
È consigliabile un frequente avvicendamento negli incarichi, per favorire una maggiore corresponsabilità e coinvolgimento dei componenti nella vita della fraternità.
I nominativi degli eletti vengano comunicati alla Segreteria Provinciale, insieme a quello del responsabile della formazione, che entra anch'egli a far parte del Consiglio (Costituzioni, 46).
Il Consiglio nominerà un Segretario e un Tesoriere che tengano regolarmente aggiornati i registri, da esibire e far firmare durante le visite fraterne e canoniche (Costituzioni, 55), degli iscritti all’Ordine e dei verbali delle sedute del consiglio, a cura del Segretario (Costituzioni, 54) e della cassa, a cura del Tesoriere.
Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio scrivendo il Verbale, ma non ha diritto di voto. Anche il tesoriere, se esterno al consiglio, può partecipare, quando deve rendere conto della cassa, ma sennza votare.
Articolo 34 -
Il Consiglio sia riunito di frequente e ogni qualvolta sia necessario per il bene della Fraternità. Può essere convocato o per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri.
Il Consiglio non può prendere nessuna decisione giuridicamente valida se non sono presenti almeno due membri ed il Presidente (Costituzioni, 47).
Articolo 35 –
Una nuova fraternità, dal momento iniziale fino al raggiungimento delle condizioni per l’erezione canonica (Costituzioni, 49), è presa in cura ordinariamente dalla fraternità già costituita più vicina, che diventa "Fraternità madre", su incarico del Consiglio Provinciale.Si segua sempre l’iter previsto dallo stesso nunero delle sostituzioni.
Articolo 36
– Un mese prima del Congresso Provinciale, il Presidente della fraternità convoca tutti i confratelli per l’elezione di un rappresentante al Congresso Provinciale e di un sostituto. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti nel primo o nel secondo scrutinio o, nel terzo scrutinio, la maggioranza relativa e, in caso di parità, il più giovane. (Cfr. art. 32)
Articolo 37 -
Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio, prepara una relazione da presentare al Congresso Provinciale.
Articolo 38 –
E’ lasciato alle singole province determinare il numero massimo di membri della fraternità (Costituzioni 58g). Quando la fraternità diventa troppo esigua, il Consiglio Provinciale ne chieda la soppressione al Superiore Generale dell’Ordine e la aggregazione alla fraternità più vicina, sentito il Provinciale. I registri siano consegnati e presi in custodia dalla segreteria provinciale, l’avanzo di cassa sia acquisito da quella provinciale.
II - CONSIGLIO PROVINCIALE
Articolo 39
- Le Fraternità della medesima Provincia formano l’entità Provinciale, retta dal Consiglio Provinciale, che ha le competenze attribuitegli dal diritto comune, dalle Costituzioni e dal presente Statuto, nonché dal Congresso Provinciale e Nazionale. Ha la possibilità di acquisire la personalità giuridica (Costituzioni, 40) secondo il can.313 del CIC 1983
Articolo 40 -
Il Consiglio provinciale è formato dal Presidente e da tre consiglieri, eletti nel corso del congresso provinciale (Costituzioni, 58c) secondo le modalità previste dall’art. 32, dal seguente art. 42, e da un consigliere religioso, senza diritto di voto.
Partecipa al Consiglio provinciale, in quanto superiore legittimo dell’Ordine Secolare, il Padre Provinciale o il suo Delegato. Il Consiglio Provinciale resta in carica un triennio.
Sono previsti gli uffici di Segretario e Tesoriere, eletti in seno al Consiglio stesso.
1 – Il Presidente Provinciale
Il Presidente Provinciale è un laico, eletto dal Congresso Provinciale tra i membri delle fraternità della provincia, che abbiano fatto la promessa definitiva (Costituzioni, 57), con la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti.
Se, nel primo e nel secondo scrutinio, nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al terzo scrutinio e sarà sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità, il più giovane di età sarà proclamato Presidente (Cfr. art. 32)
Il presidente: convoca e presiede il Consiglio Provinciale.
E’ interpellato e aiuta i presidenti di fraternità nei casi che non sono di loro competenza (Costituzioni, 47g).
Tiene i contatti con i Padri e le Monache della provincia, promuovendo i rapporti fra le fraternità, i conventi, i monasteri e le realtà ecclesiali.
Promuove iniziative provinciali per l’apostolato dell’Ordine Secolare.
Tiene i contatti con il Delegato Nazionale.
Convoca e assiste al Congresso Provinciale triennale.
2 – I Consiglieri Provinciali
I tre consiglieri sono eleggibili fra tutti i componenti laici delle Fraternità della Provincia, che abbiano fatto la promessa definitiva. Saranno eletti dai presenti al Congresso Provinciale in tre votazioni distinte. Risulterà eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti nel primo o nel secondo scrutinio o, nel terzo scrutinio, la maggioranza relativa e, in caso di parità, il più giovane (Cfr. art. 32; Costituzioni 58c). Ai tre consiglieri vengano attribuite particolari responsabilità tenute presenti le necessità della zona di appartenenza, da specificare nei consigli provinciali locali, con proprie ordinazioni.
Articolo 41 -
Il Consiglio Provinciale si riunirà ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri. (Costituzioni, 57)
Ad esso compete:
In caso una Fraternità sia troppo numerosa il Consiglio Provinciale può proporre di dividerla, (Art 38)
Promuove la formazione ed erezione di nuove fraternità (Costituzioni, 49; art. 35)
Prepara e propone il programma di formazione delle Fraternità nelle diverse tappe e permanente (art. 6-10).
Propone la soppressione di una fraternità locali, quando diventa troppo esigua (art. 38)
Articolo 42
- Ogni triennio il Presidente Provinciale, d’intesa con il Padre Provinciale o il suo Delegato, convoca il Congresso Provinciale per la elezione del Consiglio Provinciale.
Tale convocazione sia fatta in tempo utile ( tre mesi prima).
Il Congresso Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, dal Provinciale o dal suo Delegato, dagli Assistenti, dai Presidenti di fraternità, dagli Incaricati della Formazione e da un delegato eletto da ogni Fraternità, oltre ai membri del Consiglio Provinciale uscente.
Il Congresso Provinciale è presieduto dal P. Provinciale e/o dal suo Delegato.
I carmelitani secolari laici eleggono il Presidente e i tre consiglieri laici, scelti tra i fratelli che abbiano fatto la promessa definitiva.
Gli Assistenti delle Fraternità eleggono il Consigliere religioso, scelto fra loro, che in Consiglio Provinciale non ha diritto di voto.
In tale occasione si procede anche alla elezione del Consigliere Nazionale laico, scelto sempre tra coloro che hanno fatto la promessa definitiva.
Le modalità di votazione sono quelle indicate nell’art. 32 del presente Statuto. Il Consiglio Provinciale neoeletto elegge fra i consiglieri un sostituto al Presidente Provinciale, qualora questi fosse impedito.
Articolo 43 -
Il Congresso Provinciale, dopo le elezioni, esamina la situazione della Provincia, tenendo conto sia delle relazioni delle singole Fraternità presentate dai Presidenti, sia della relazione del Delegato Provinciale; programma le iniziative per il triennio e propone quanto ritiene opportuno per il bene delle Fraternità della Provincia.
Articolo 44
- Nell'ambito di una stessa Provincia è possibile l'esistenza di più Delegazioni Provinciali dell'Ordine Secolare, quando la dislocazione delle Fraternità lo esiga e la Conferenza dei Provinciali lo ritenga opportuno. Le Delegazioni vengono regolate dalle norme stabilite dalla Conferenza dei Provinciali.
Roma 28 novembre 2005
Consiglio Provinciale Provincia Romana OCDS
2 - I Consiglieri